Le agevolazioni fiscali sul risparmio energetico sono state introdotte con la Legge 27 dicembre 2006 n.296, che prevedeva la possibilità di detrarre dall’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’IRES (imposta sul reddito delle società) il 55% delle spese sostenute per interventi edilizi che perseguivano tal fine.
L’agevolazione sul risparmio energetico è rimasta in vigore per quasi 7 anni mantenendo sempre la medesima percentuale di detrazione e divenendo quindi nota come detrazione 55%. Tuttavia con ilD.L. 4 giugno 2013 n.63 (entrato in vigore il 6 giugno 2013) e la sua successiva conversione in Legge con modificazioni (Legge 3 agosto 2013, n.90 entrata in vigore il 4 agosto 2013) la percentuale della detrazione è stata innalzata al 65%.
Oltre ad innalzare la percentuale di detrazione, ne è stata prorogata anche la scadenza.
Per interventi realizzati su edifici privati o porzioni private di edifici è stata stabilita la scadenza al31 dicembre 2014, mentre per interventi su parti comuni di edifici condominiali la proroga è al 30 giugno 2015.
La differenza tra interventi su edifici privati e interventi su edifici condominiali è scaturita dal fatto che questi ultimi spesso richiedono tempi più lunghi, poiché vanno discussi in assemblea e poi votati.
La Legge 3 agosto 2013 n.90 si impegna inoltre a stabilizzare le agevolazioni per la casa a partire dal 2014, in particolare a definire entro il 31 dicembre 2013 incentivi strutturali per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza, l’efficienza idrica (tra cui gli impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico), le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione e la sostituzione di coperture in amianto.
Gli interventi appena elencati non sono quindi ancora agevolabili, al momento si tratta solo di un impegno per il futuro, pertanto, in attesa di ulteriori definizioni, analizziamo ciò che è attualmente in vigore per la detrazione sul risparmio energetico (65%).
Caratteristiche dell’edificio indispensabili per accedere alla detrazione 65%
L’edificio su cui si eseguono gli interventi deve essere esistente e già dotato d’impianto di riscaldamento (ad eccezione del solo caso dell’installazione di pannelli solari dove l’esistenza dell’impianto di riscaldamento non è obbligatoria). Inoltre, a differenza della detrazione per le ristrutturazioni edilizie che è valida solo per le abitazioni, quella per il risparmio energetico può essere utilizzata per edifici di qualsiasicategoria catastale (abitazioni, uffici, negozi, attività produttive o artigianali, ecc.).
La prova di esistenza dell’edificio è data dall’iscrizione al catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, ed anche dal pagamento dell’ICI a partire dal 1997, se dovuta.
Interventi che possono beneficiare della detrazione 65%
Esistono quattro categorie di interventi ammesse alla detrazione fiscale e ad ognuna di esse è associato un valore massimo di detrazione:
– Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
Comprendono qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che permetta all’edificio di raggiungere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore a precisi limiti. Per questa categoria non sono definite tanto le tipologie di opere, ma il valore finale raggiunto da queste, qualsiasi esse siano.
Per gli interventi di riqualificazione globale il tetto massimo di detrazione è 100.000 euro.
– Interventi sugli involucri degli edifici
Comprendono interventi su coperture, pavimenti e pareti che delimitano il volume riscaldato. Rientrano fra questi anche la sostituzione di porte di ingresso e finestre.
Per questa categoria è importante che i valori di trasmittanza delle partizioni orizzontali o verticali e dei serramenti rispettino determinati limiti di trasmittanza.
Il limite della detrazione per interventi sugli involucri degli edifici è di 60.000 euro.
– Installazione di pannelli solari
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, produttivi e ricreativi.
È indispensabile avere una garanzia di 5 anniper pannelli e bollitori e di 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici. Inoltre, i pannelli devono essere conformi a determinate norme UNI EN ed essere certificati da un organismo dell’Unione Europea o della Svizzera.
Il limite della detrazione per l’installazione di pannelli solari è di 60.000 euro.
– Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Sono compresi gli interventi di sostituzione di impianto di riscaldamento esistente con impianto dotato di caldaia a condensazione e contestuale messa a punto dell’impianto di distribuzione, oppure con impianti di riscaldamento con pompe di calore o impianti geotermici a bassa entalpia. Rientra anche la sostituzione di uno scaldacqua tradizionale con pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.
Il limite della detrazione per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale è di 30.000 euro.
– Sostituzione di impianti di riscaldamento con sistemi con pompe di calore ad alta efficienza;
– Sostituzione di scaldabagno tradizionali con scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria;
– Impianti geotermici a bassa entalpia.
Tuttavia, successivamente all’entrata in vigore del decreto, è stato approvato unemendamento che ha previsto il reinserimento di tali opere all’interno dell’agevolazione fiscale per il risparmio energetico. Le modifiche sono poi comparse nella Legge di conversione del decreto (Legge 3 agosto 2013, n.90).
Adempimenti per accedere alla detrazione 65%
Per tutti gli interventi citati è necessario produrre ed essere in possesso dei seguenti documenti:
– l’asseverazione, che attesti la rispondenza delle opere ai requisiti tecnici richiesti.
Nel caso di semplice sostituzione di serramenti o di installazione di caldaia a condensazione può essere sostituita da una certificazione del produttore;
– l’attestato di certificazione energetica, che riporterà i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio oggetto di intervento. In caso di sostituzione di serramenti, installazione di pannelli solari o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione (per quest’ultimo intervento solo qualora si tratti di abitazioni consuperficie riscaldata fino a 164 mq) la certificazione energetica non è richiesta;
– la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, dove sono richiesti i dati di chi usufruirà della detrazione, il tipo di intervento eseguito e il costo dell’intervento.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori bisogna trasmettere all’ENEA per via telematica copia dell’attestato di certificazione energetica (se il tipo di intervento lo prevede) e la scheda informativa.
L’invio di questa comunicazione richiederà l’intervento di un tecnico, a meno che non si tratti del caso di sostituzione di serramenti, installazione di pannelli solari o di sostituzione dell’impianto termico, per i quali il comune cittadino può collegarsi autonomamente al sito dell’ENEA e inviare i documenti. C’è però da sottolineare che non sempre i passaggi sono comprensibili a chiunque, poiché si parla di trasmittanze, di potenze nominali, ecc.
Pertanto per queste pratiche è sempre consigliabile farsi seguire da un esperto, onde evitare la perdita della detrazione a causa di una compilazione errata.
Documenti da conservare per la detrazione 65%
Una volta effettuata la comunicazione per via telematica, è necessario conservare i seguenti documenti, che dovranno essere esibiti in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate:
– l’asseverazione (se il tipo di intervento la richiede);
– la ricevuta di invio telematico effettuato all’ENEA;
– le fatture relative agli interventi;
– le ricevute dei bonifici (ricordiamo che i pagamenti vanno effettuati con apposito modello di bonifico).
Pagamenti per detrazione 65%
Per verificare che la spesa effettuata possa beneficiare della detrazione 65% a far fede non sarà la data di emissione della fattura, bensì quella in cui verrà effettuato l’apposito bonifico bancario o postale.
I dati da indicare nel bonifico restano sempre gli stessi previsti per il 55%, ossia il codice fiscale di chi effettua il pagamento, la partita IVA o il codice fiscale del beneficiario della somma e, qualora il modello di bonifico non riporti già la possibilità di barrare una casella relativa alle detrazioni per il risparmio energetico, la causale riportante il riferimento alla legge 296/2006 – Legge finanziaria 2007.
Le spese documentate saranno poi detratte dall’Irpef o dall’Ires in 10 rate annuali di pari importo.
Fonte: lavorincasa.it